Urgent Notice - Cycle 33 (for those who have a 2-month extension)

Urgent Notice - Cycle 33 (for those who have a 2-month extension)

di MANFRIDA GIAMPAOLO -
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There are important news. On Dec 21st the Parliament should approve a law allowing further extension of 3 months for all those who asked for the 2-months delay (and obtained it).

The fellowship will be maintained for those who had a position with financial support.

This is only a pre-alert, as time for presenting the request will probably be very short (Dec 21st - Dec31st...?).

In the likely case that these measures are approved, I suggest that ALL the PhD students who presneted the 2-months request confirm the extension for further 3 months. This will facilitate the work of the examination committee (whose terms  should logically be postponed to end of September, 2021) .

Articolo 21bis del ddl 1994, approvato dal Senato 16/12:

 
Art. 21-bis. – (Misure per la proroga dei dottorati di ricerca) – 1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università.
 
La proroga, questa volta è estesa  anche ai non borsisti.
 
È molto probabile che l'articolo venga approvato anche alla Camera, dove il passaggio è previsto per il 21 dicembre.